sabato 8 gennaio 2022

SERIE A E COVID: EPIFANIA DEL CAOS. Intervento di Alberto Orlando*

 Calciatori in quarantena, partite non disputate, classifica sub iudice, protocolli e circolari: è necessario mettere ordine nel caos COVID che ha travolto la serie A in questo inizio di 2022

 

Il giorno dell’Epifania, che doveva segnare la ripresa del campionato di calcio di serie A dopo la pausa natalizia, ha smascherato invece l’inadeguatezza di un sistema che fatica a stare al passo con il rapido evolvere della pandemia. Il repentino aumento dei contagi registratosi nelle ultime settimane ha colpito, come inevitabile, i tesserati dei club di serie A e ha, di fatto, posto il problema della disputa delle partite della 20^ giornata. Come noto, ben 4 partite su 10 non si sono giocate, a seguito di provvedimenti delle ASL territorialmente competenti ritenuti “ostativi”. La Lega serie A, infastidita dalla “invadenza” delle autorità sanitarie, ha tentato di correre ai ripari con la frettolosa approvazione di un protocollo, volto a stabilire regole più chiare per la disputa delle future partite. Il Napoli, impegnato nel posticipo serale, ha schierato in campo tre calciatori, nonostante per questi fosse stata disposta la quarantena dall’ASL di riferimento

Si è così generato un caos all’interno del quale ogni attore ha liberamente interpretato il proprio ruolo, i propri diritti e la portata delle proprie competenze. Il “dialogo” tra ASL e mondo calcio nella gestione della pandemia si è riproposto, come accaduto già nel 2020, in tutta la sua problematicità. Da un punto di vista giuridico, tutti i profili emersi sembrano meritevoli di specifico approfondimento e suggeriscono riflessioni di ampio respiro, anche con riguardo ai rapporti tra ordinamento statale e sportivo, nonché al concetto stesso di autonomia dello sport.

In questa sede, pur senza alcuna pretesa di esaustività, appare utile cercare di ricostruire i fatti degli ultimi giorni, offrendone una prima lettura in chiave giuridica. A tal fine, nell’arduo tentativo di dipanare la matassa, si ritiene opportuno affrontare separatamente quattro aspetti.

 

 

a) “Blocco” delle ASL e quarantena

 

Lo svolgimento della 20^ giornata del campionato di serie A è stata fortemente influenzata dai provvedimenti delle ASL di tutta Italia. In ben quattro casi la situazione relativa al contagio da COVID-19 all’interno del “gruppo squadra” è stata ritenuta tale da imporre all’intero gruppo la quarantena, di fatto quindi vietando la disputa delle rispettive partite. Se ovviamente nulla è stato eccepito con riguardo ai provvedimenti che hanno disposto l’isolamento dei soggetti positivi, qualche perplessità in più è sorta con riferimento all’applicazione da parte delle ASL delle nuove norme sulla quarantena.

Queste ultime, infatti, disposte dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 229, e – nella parte che qui interessa – entrate immediatamente in vigore, in sintesi, esentano dalla quarantena il soggetto che abbia avuto contatti stretti con un positivo al COVID-19 dopo aver ricevuto la dose booster o nei 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale o alla guarigione. Secondo un regime definito nello stesso d.l. di “auto-sorveglianza”, a tale soggetto, se asintomatico, sarebbe imposto l’unico obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 nei 10 giorni successivi al contatto.

Come, quindi, le ASL hanno interpretato queste disposizioni in riferimento ai calciatori di serie A? Stando a quanto comunicato in via ufficiale dal Bologna, l’ASL competente, da una parte, ha inevitabilmente disposto l’isolamento per i soggetti positivi e la quarantena per i contatti stretti, ma, dall’altra, ha imposto “la stretta sorveglianza e l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per giorni 5 [perché non 10?, nda]” a tutti i calciatori con “terza dose” o guarigione/“seconda dose” ottenuta nei precedenti quattro mesi. Da questo, ne ha fatto conseguire “che tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022”. L’ASL, quindi, ha interpretato il d.l. di cui sopra nel senso che i soggetti esentati dalla quarantena possono intendersi in ogni caso sottoposti a “stretta sorveglianza”: questa circostanza, insieme al previsto obbligo di indossare mascherina FFP2, renderebbe di fatto impossibile per i calciatori la partecipazione ad un evento sportivo. In pratica, all’intero “gruppo squadra” del Bologna – ma alla stessa maniera è accaduto anche ad altri tre club nella stessa giornata – è stato vietato di disputare la partita.

Tale interpretazione è stata prontamente e aspramente criticata dai club di serie A, i quali hanno anche minacciato di rivolgersi al TAR per chiedere la corretta applicazione delle disposizioni legislative. In effetti, le autorità sanitarie sembrano “sconfinare” rispetto al dato normativo nella parte in cui fanno riferimento al concetto di “stretta sorveglianza”, non menzionato nel d.l.; d’altro canto, però, il ragionamento seguito si basa pure sull’incompatibilità, ineccepibile da un punto di vista logico, tra l’obbligo di indossare la mascherina e la possibilità di disputare un incontro di calcio.

 

b) Gare non disputate: sconfitta a tavolino o recupero?

 

In ogni caso, i club “fermati” dalle ASL rischiano la sconfitta a tavolino per non essersi presentati alla partita? La reazione da parte della Lega è stata decisa: nessuna gara è stata rinviata. Toccherà, pertanto, al Giudice sportivo assumere la decisione. La normativa federale (art. 53, c. 2 NOIF) prevede la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, per la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato. A queste sanzioni si uniscono, inoltre, quelle pecuniarie fissate dalla Lega, oltre ad altre, ulteriori e diverse, che dagli stessi fatti possono scaturire dalla violazione del Codice di giustizia sportiva. Senza dimenticare che la rinuncia a disputare gare per due volte comporterebbe l’esclusione dal campionato (art. 53, c. 5 NOIF).

Tuttavia, la squadra che non si presenti è considerata rinunciataria, salvo che non dimostri la sussistenza di una causa di forza maggiore, che dovrà essere valutata in prima istanza dal Giudice sportivo e in seconda e ultima istanza dalla Corte Sportiva d’Appello (art. 55 NOIF). I provvedimenti delle ASL a ridosso dell’ultima giornata di campionato potrebbero, appunto, essere considerati cause di forza maggiore, ostativi quindi alla partecipazione dei club alle partite programmate da calendario. In questo senso depongono due circostanze. In primo luogo, è ancora attesa la decisione del Giudice sportivo sulla gara Udinese-Salernitana prevista per il 18 dicembre scorso e non disputatasi, secondo lo stesso schema verificatosi in occasione della 20^ giornata, a seguito del “blocco” imposto dall’ASL competente alla Salernitana: si può quantomeno sostenere che, con riguardo a questa fattispecie, l’omologazione del risultato a tavolino da parte del Giudice sportivo non consegua in maniera “immediata” e/o “automatica”. In secondo luogo, esiste l’importante precedente di Juve-Napoli dell’ottobre 2020, primo episodio in assoluto in cui il campionato di serie A ha dovuto fare i conti con i provvedimenti in materia di COVID da parte delle autorità sanitarie. In quel caso, il Collegio di garanzia del CONI (decisione n. 1/2021), sovvertendo le decisioni dei giudici federali, aveva considerato il provvedimento dell’ASL con cui si vietava al Napoli la trasferta come factum principis, integrante quindi l’ipotesi di causa di forza maggiore prevista dall’art. 55 NOIF. Questo precedente, pur non perfettamente sovrapponibile in tutti i suoi elementi, anche per via di un quadro normativo in materia di COVID nel frattempo sensibilmente mutato, appare argomentazione forte a favore del recupero delle partite non disputate durante il campionato in corso, scongiurandosi così l’omologazione di risultati a tavolino.


c) Il protocollo della Lega

 

Lo stesso 6 gennaio la Lega calcio serie A, a fronte dell’impasse creatasi, ha approvato un protocollo con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento del campionato nonostante la diffusione dei contagi tra i tesserati delle proprie società. Le nuove regole, coerenti con quelle già adottate dall’UEFA, stabiliscono l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno tredici calciatori (di cui almeno un portiere), iscritti nelle rose di Prima squadra o Primavera e nati entro il 31 dicembre 2003, risultati negativi ai test COVID entro le 24 ore precedenti la gara. Detto protocollo ha quantomeno il merito di inserirsi all’interno di un quadro regolamentare che, al di là delle questioni attinenti al COVID, appare in generale particolarmente lacunoso: lo Statuto-Regolamento della Lega calcio, infatti, non disciplina alcuna ipotesi di rinvio delle gare, ma si limita a stabilire che “è […] in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell’ora di inizio e del campo delle singole gare” (art. 29).

Tuttavia, al di là di alcune questioni interpretative che potrebbero venire in rilievo (ad es., è sufficiente che i tredici calciatori siano “iscritti nelle rose” o è necessario che siano effettivamente “a disposizione” al netto di squalifiche e/o infortuni?), non sembra che l’approvazione di questo protocollo possa risolvere definitivamente il problema. Infatti, qualora le ASL dovessero vietare nuovamente all’intero “gruppo squadra” di prendere parte ad una gara, resterebbe l’unica ipotesi di gareggiare con la squadra Primavera, sempre che, attingendo da questa rosa, la società riesca a trovare tredici calciatori maggiorenni negativi: solo in caso contrario, la Lega “delibererebbe di conseguenza”, ossia – si presume – disponendo il rinvio della gara. In pratica, i rischi per la regolarità – almeno intesa lato sensu – del campionato resterebbero non trascurabili. Proprio per questo motivo la stessa Lega ha sì approvato il protocollo, ma – così si legge – “con l’auspicio che non intervengano più le ASL con provvedimenti confusi e incoerenti”.

Vero è che l’applicazione di un protocollo simile a quello approvato dalla Lega sembra funzionare con buoni risultati in Premier League, dove pure nell’ultimo mese non sono mancati i rinvii di alcune gare causa COVID. Tuttavia, occorre operare due riflessioni. Da un lato, il protocollo, approvato con anticipo rispetto alla nuova ondata, appare particolarmente dettagliato e si differenzia per alcuni elementi: in questa sede basti citare il fatto che il board chiamato a decidere sul rinvio della gara non si limita a verificare il mero dato numerico dei calciatori negativi, ma valuta anche la concreta capacità del club di schierare una formazione, lo stato, la gravità e l’impatto del contagio nella società, la possibile preparazione della gara in sicurezza, i rischi per gli avversari e per gli altri soggetti che entrano in contatto con la squadra. In pratica, la Premier League tenta di preservare “concretamente” il regolare svolgimento della manifestazione, mirando a scongiurare partite di dubbio valore sportivo: en passant, sia consentito avanzare dei dubbi sulla trasferibilità di questo modello in un contesto ad alta litigiosità come quello della Lega serie A. D’altro canto, e forse con maggiore rilevanza, non può tacersi che il protocollo inglese è applicato all’interno di un contesto in cui non si registrano interventi delle autorità sanitarie locali paragonabili a quelli delle rispettive autorità italiane.

In conclusione, quindi, il fulcro della questione continua a ruotare attorno ai provvedimenti delle autorità sanitarie: se, in Italia, queste dovessero continuare a interpretare le norme sulla quarantena nel senso sopra visto, allora la serie A continuerebbe probabilmente ad essere in difficoltà, con buona pace di qualsiasi tipo di protocollo.

 

d) Quarantena violata e circolari “dimenticate”

 

Le polemiche sulla travagliata 20^ giornata hanno infine riguardato la decisione del Napoli di schierare in campo tre calciatori, per i quali nelle ore precedenti l’ASL competente aveva disposto la quarantena, in quanto soggetti vaccinati, senza dose booster, da più di 120 giorni. Come sopra evidenziato, il d.l. 229/2021 non esenta questi soggetti dalla quarantena in caso di contatto stretto con un positivo. Come mai, quindi, il Napoli ha deciso di schierare tre calciatori legittimamente sottoposti a quarantena dall’autorità sanitaria?

In via preliminare, occorre sgomberare il campo da un equivoco. Il d.l. 229/2021 consente gli sport di squadra, all’aperto o al chiuso, soltanto a chi sia in possesso di c.d. green pass “rafforzato”, ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione. Tale disposizione, che comunque entrerà in vigore dal 10 gennaio, non obbliga alla dose booster, non ancora ricevuta dai tre calciatori del Napoli, ma soltanto al possesso di un green pass, ancora in corso di validità, che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione. Pertanto, da questo punto di vista, nulla quaestio: i calciatori del Napoli vaccinati, ma senza dose booster, potevano giocare prima del 10 gennaio e potranno continuare a farlo anche dopo, almeno fino alla scadenza del proprio green pass rafforzato.

Chiarito ciò, la partecipazione alla gara dei tre calciatori formalmente sottoposti a quarantena potrebbe trovare giustificazione in una circolare del Ministero della salute, per certi versi “dimenticata”, risalente al 18 giugno 2020, con cui, su proposta della FIGC, si tentava di regolare, a pandemia scoppiata da pochi mesi e in assenza di vaccini, l’attività agonistica delle squadre professionistiche. In base a questa circolare, l’ASL competente, nel momento in cui dispone la quarantena per alcuni componenti del “gruppo squadra”, può comunque consentire la partecipazione di questi alla partita purché risultino negativi al tampone molecolare effettuato il giorno della gara e, in ogni caso, imponendo loro la ripresa della quarantena al termine della gara. A ben vedere, però, la “sospensione” della quarantena resta una facoltà dell’ASL, libera quindi di esercitarla nell’esercizio del proprio potere discrezionale: nel caso specifico, stando almeno alle reazioni provenute dall’autorità sanitaria, restano dubbi sul fatto che ciò sia avvenuto.

Nel caso in cui tale giustificazione non reggesse, apparirebbe inevitabile la sanzione per i tre calciatori: a questo riguardo, l’ordinamento prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dai 400 ai 1000 euro (d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. in l. con mod. dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, art. 4). Dal punto di vista sportivo, invece, per il fatto in oggetto non sembrano ravvisabili violazioni, né con riguardo ai tre calciatori, né con riguardo alla Società Sportiva Calcio Napoli, sempre che – lo si ipotizza sommessamente – i comportamenti non possano venire in rilievo sotto il profilo dei principi di lealtà, correttezza e probità, la cui osservanza è imposta dal Codice di giustizia sportiva a società, dirigenti e atleti “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (art. 4). In ogni caso, il precedente non è da sottovalutare, poiché potrebbe aprire la strada a sistematiche violazioni della quarantena da parte dei calciatori professionisti, dato che le sanzioni amministrative (meramente pecuniarie) cui questi andrebbero incontro appaiono indiscutibilmente modeste in relazione alla loro condizione economica e agli interessi delle società di cui sono tesserati.

 

*Alberto Orlando (nella foto sotto), nato a Casarano il 27.03.1993, è ricercatore (RTDa) di Diritto pubblico comparato presso l’Università del Salento. Si occupa di diritto comparato dello sport, intelligenza artificiale e sostenibilità delle società sportive. Ha conseguito presso la stessa Università la Laurea con lode in Giurisprudenza e il Dottorato di ricerca.

 


 

Vicenda Djokovic: tutt’altro che open e fair il comportamento dello Stato australiano. Intervento del Prof. Luigi Melica*

 “If you cannot be vaccinated for medical reasons, you will need to provide proof that you cannot be vaccinated for medical reasons to airline staff”.

Con questa formulazione le autorità australiane regolano gli ingressi nel Paese delle persone non vaccinate per ragioni mediche: queste ultime devono fornire la prova della loro esenzione allo staff della compagnia aerea. Dunque, prima della partenza. Lungi da noi giustificare il campione serbo, ma è legittimo anzitutto domandarsi perché, se su tale prova si erano pronunciate le autorità dello Stato di Victoria, ora intervengono quelle federali annullando il visto? E lo fanno bloccando il tennista alla frontiera?

Leggiamo il comunicato della Federazione australiana del tennis con il quale si era annunciata la presenza ai campionati open del campione serbo.

Djokovic applied for a medical exemption which was granted following a rigorous review process involving two separate independent panels of medical experts. One of those was the Independent Medical Exemption Review Panel appointed by the Victorian Department of Health. They assessed all applications to see if they met the Australian Technical Advisory Group on Immunisation guidelines.'' Dunque, piaccia o non piaccia, l’autorità sanitaria dello Stato di Victoria (dove si svolge il torneo) aveva dato il permesso a Djokovic di partire; poi, l’autorità di polizia di frontiera ha annullato il permesso accordato respingendo il tennista il quale ha proposto ricorso. Ne consegue, al netto di chi evoca il brocardo che la “legge è uguale per tutti” che se Djokovic non avesse ricevuto l’autorizzazione dallo Stato di Victoria, non sarebbe partito. Non ha, dunque, tutti i torti il Presidente serbo a lamentarsi. Ha sbagliato forse il tennista a twittare felice di essere stato autorizzato all’ingresso creando un pandemonio politico, posto che i cittadini australiani, come molti nel resto del mondo, sono esasperati dalle restrizioni. Come si giustifica il Governo australiano? Asserendo che l’ultima parola, però, spetta al Governo federale che può legittimamente annullare quanto accordato da quello statale.

Leggiamo la dichiarazione salomonica del Ministro dell’Interno australiano: “While the Victorian government and Tennis Australia may permit a non-vaccinated player to compete in the Australian Open, it is the Commonwealth government that will enforce our requirements at the Australian border,” E quindi: ““If an arriving individual is not vaccinated, they must provide acceptable proof that they cannot be vaccinated for medical reasons to be able to access the same travel arrangement as fully vaccinated travelers.

Un capolavoro: l’autorità statale lo fa partire (e non è proprio un viaggio lampo), poi, però, quella federale lo blocca all’ingresso.  Nemmeno da noi, Stato e Regioni sarebbero arrivati a tanto.

Ragionando più in generale, la vicenda Jokovic si colora, accanto alla inevitabile risonanza mediatica, delle note regole che presiedono i rapporti tra l’ordinamento settoriale dello sport, in questo caso la Federazione del tennis che ha organizzato il torneo e gli ordinamenti nazionali, in questo caso lo Stato australiano. A chi spetta l’ultima parola? Il diritto sportivo, in questi casi, non ha né latitudini né longitudini tra ordinamento e ordinamento. Dipende dal contenuto delle singole questioni. Si è in presenza di una questione rientrante nell’organizzazione della gara sportiva? Torneo o campionato? O si fuoriesce dalla stessa? Nel primo caso è indubitabilmente l’ordinamento sportivo ad avere l’ultima parola: mai le autorità statali potrebbero ordinare di ridisputare una gara sportiva o annullare un provvedimento di un arbitro o di un giudice sportivo che riguarda lo svolgimento della stessa e/o il suo risultato. Diversamente, se si esorbita dalla competizione strettamente intesa e dalla sua organizzazione, è lo Stato ad avere l’ultima parola; o meglio, le autorità statali lasciano alle autorità sportive una tendenziale libertà, l’importante è che non ne abusino violando i principi e diritti fondamentali dell’ordinamento nazionale. A tal fine, l’ordinamento giuridico italiano traccia i confini tra i due sistemi giuridici con un’espressione molto efficace: la situazione giuridica soggettiva connessa con l'ordinamento sportivo, non deve essere rilevante” per l'ordinamento giuridico della Repubblica. Ossia, non deve afferire ai diritti fondamentali, al principio di eguaglianza e ad altri principi cardine dell’ordinamento. In quel caso, se la decisione sportiva lede il tesserato o comunque afferisce a diritti fondamentali di terzi, interviene l’ordinamento statale. Applicando questa regola al caso Jokovic è lampante che la decisione se possa entrare in territorio australiano nel rispetto delle norme anticovid è anzitutto di spettanza dell’autorità statale, trattandosi, indubitabilmente, di una questione rilevante per l’ordinamento generale. E difatti la decisione è stata adottata dalle autorità sanitarie dello Stato di Victoria luogo dove si svolgerà il torneo. Non nego, però, che questo thema decidendum sia alquanto delicato entrando anche in gioco il diritto alla privacy del “paziente” Jokovic, così come è lecito pensare che quello del tennista serbo non sia l’unico caso trattato dalle autorità aeroportuali australiane, ovvero dalle compagnie aeree. Mi domando quindi, in che modo si sono comportate, tali autorità, dinanzi a simili autorizzazioni rilasciate a “viaggiatori comuni”? Hanno usato lo stesso rigore utilizzato per il tennista serbo? Applicando gli stessi standard? Personalmente vorrei che a Jokovic non fosse applicato alcuno sconto, ma nemmeno gli sia dato alcuno svantaggio solo perché persona nota in tutto il mondo: il tennista serbo, dovrebbe essere trattato come tutti gli altri che fanno ingresso nel Paese con esenzione e specifica autorizzazione dello Stato membro. In questo quadro, non è detto che i Giudici australiani non tengano conto di questi profili autorizzando la permanenza del tennista serbo. In caso contrario, gli open australiani perderanno Jokovic considerato che le autorità sportive del tennis, ovviamente interessate ad avere il numero 1 al mondo, non hanno alcuno strumento di pressione nei confronti delle autorità politiche. Un epilogo diverso, senza andare troppo lontano sia nel tempo che nell’oggetto è quello verificatosi in Inghilterra durante gli ultimi campionati europei di calcio, in occasione della finalissima. Mentre dilagava la pandemia, infatti, i vertici dell’UEFA avevano invitato alla finale di Londra 2500 ospiti illustri. In quel momento, in base alle regole vigenti, si poteva fare ingresso nel Regno unito solo se sottoposti ad almeno 5 giorni di quarantena. L’UEFA, contrariata da quel “fastidio”, faceva presente al Governo britannico che se non si fossero esentati i 2500 vip dalla quarantena avrebbe spostato la finale in altra sede. Il Governo britannico accettò quell’ultimatum. La morale è dunque la seguente: benché, astrattamente, su tali questioni, l’ultima parola spetti alle autorità statali, non è detto che queste ultime decidano nel pieno rispetto delle norme vigenti. Dipende dai risvolti politici e dalle contingenze ed anche dai rapporti di forza, ossia da chi impugna il coltello, se esse stesse o quelle sportive. Allo stesso modo, in Italia, come illustrato in un altro commento di questo blog, dopo l’approvazione del protocollo da parte della Federazione del calcio per la disputa delle partite del presente campionato, lo Stato, contrariato dalla fermezza della FIGC rispetto alle decisioni delle autorità sanitarie locali, ricorda alla stessa Federazione ed alla Lega calcio, di non tirare troppo la corda, altrimenti potrebbe anche chiudere gli stadi e far disputare le partite a porte chiuse. Come già detto, i rapporti tra i rispettivi sistemi giuridici dipendono dalle norme, dalle circostanze e contingenze politiche del momento oltre che, ovviamente, da chi ha l’ultima parola.  

*Prof. Luigi Melica (nella foto)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novak Đoković (nella foto)


 

venerdì 7 gennaio 2022

Intervista all'Avv. Prof. Guido Valori a cura di Pierandrea Fanigliulo*

 

 

CV dell'Avv. Prof. Guido Valori 

shorturl.at/hCDV7 


*Pierandrea Fanigliulo, leccese nato a Galatina il 11-067-1984 e residente a Lecce. Laureato, presso l'Università del Salento, in Scienze della Comunicazione e successivamente in Economia delle attività turistiche e culturali. Dal 2019 giornalista iscritto all'albo. Collaboro con il Corriere Salentino con il quale, tra l'altro, conduco nel Nord Italia, il format web/TV "Da Sud a Nord andata a ritorno" per il quale sono stato premiato dalla Provincia di Lecce e dall'Università del Salento, direttamente dal Magnifico Rettore. Ideatore e fondatore del sito web, a tema sportivo, www.ilfani.it. Autore del libro, uscito il 15 ottobre 2021, "Il volo di Aracne. Dall'alba al tramonto", presentato anche presso il Salone Internazionale del libro di Torino 2021, a Roma alla fiera dell'editoria italiana "Più libri più liberi" e presente nel contest scolastico "Io Leggo Perchè". (nelle foto a partire da sotto il Prof. Avv. Guido Valori e il Dott. Pierandrea Fanigliulo)

 


(PROF. AVV. GUIDO VALORI) 
 
 
 


 
















(DOTT. PIERANDREA FANIGLIULO)

IL “MIRACOLO DI NATALE” NEL CASO DELL’U.S. SALERNITANA. Intervento del Dott. Francesco Albione

In questi giorni si è definitivamente risolta la questione legata alla cessione della società calcistica U. S. Salernitana 1919, con un vero “miracolo di Natale”.

Le quote della società calcistica, che sembrava oramai  essere condannata all’esclusione (o, per utilizzare le esatte parole contenute nel dato normativo che verrà analizzato più avanti, “(al)la decadenza della affiliazione della società”) dalla Serie A e alla ripartenza dalla massima categoria di calcio dilettantistico (la serie D), sono state cedute dai trustee (incaricati delle operazioni di vendita del club) a Danilo Iervolino, imprenditore napoletano e fondatore dell’Università telematica Unipegaso.

L’ufficialità della vendita arriverà nel corso della giornata di oggi, una volta portate a termine tutte le verifiche bancarie necessarie. Da quanto si apprende, l’offerta dell’imprenditore campano è pervenuta al “fotofinish”, nelle ultime quarantotto ore utili prima della scadenza, prevista per lo scorso 31 dicembre: se non fosse giunta alcuna offerta idonea entro tale data, la Salernitana sarebbe stata esclusa dal campionato di Serie A.

Tutto sembrerebbe far pensare al più scontato e classico dei lieto fine. Tuttavia, in questa sede non si vuole raccontare una storia finita bene tra mille peripezie e difficoltà, ma si cercherà di evidenziare i risvolti giuridici che hanno caratterizzato la vicenda dell’U.S. Salernitana, analizzandone tutte le (evitabili) criticità, che avrebbero potuto produrre gravi conseguenze per il regolare svolgimento del massimo campionato nazionale.

Ancora una volta, purtroppo, si è assistito a un esempio di come nel nostro Paese si “decida di non decidere”, procrastinando decisioni che dovrebbero essere prese, al contrario, in maniera immediata: la situazione (quasi irreversibile) alla quale si era giunti, infatti, poteva essere facilmente prevista e, magari, risolta, già dal momento in cui la Salernitana aveva ottenuto la promozione dal campionato di calcio di Serie B, a quello di Serie A.

Proviamo, dunque, a ricostruire (approfondendo, come detto, l’aspetto giuridico - normativo che caratterizza detta situazione) quali sono stati i passaggi che avevano (quasi) spento le speranze e il grandissimo entusiasmo dei tifosi della Salernitana, i quali sono stati al fianco della propria squadra fino ad una sorprendente (e insperata) promozione nella massima serie nella scorsa stagione sportiva.

La ragione principale che stava conducendo la Salernitana all’esclusione dalla massimo campionato di calcio nazionale è individuabile nel divieto, in capo ad uno stesso soggetto, di essere titolare delle proprietà (o di esercitare una influenza dominante, anche indiretta, sulle stesse) di due (o più) società calcistiche, militanti nello stesso campionato (c. d. problema della multiproprietà): detto divieto è contenuto espressamente nel primo comma  dell’art. 16-bis delle “Norme organizzative interne della Figc” (da ora semplicemente “Noif”), secondo cui “non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale in ragione del problema legato al discorso della multiproprietà”. In altre parole, un medesimo individuo (o una medesima società) non può essere riconducibile, direttamente o indirettamente, alla proprietà di due società calcistiche, professionistiche o dilettantistiche che siano, militanti nella medesima categoria.

Inoltre, la seconda parte del suddetto articolo continua, definendo puntualmente cosa si intenda per “posizione di controllo” di una società o associazione sportiva da parte di un soggetto, specificando che si ha allorquando “allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.

Dalla semplice lettura di questo articolo, dunque, si evince con rassegnata immediatezza che il divieto in parola è stato assolutamente disatteso da parte dei “protagonisti” del “caso Salernitana”: la sventurata squadra calcistica campana, infatti, era (fino all’inizio della stagione sportiva 2021/2022) di proprietà di due società. La prima società apparteneva ad Enrico Lotito, figlio di Claudio Lotito, presidente della S. S. Lazio, e la seconda a Massimo Mezzaroma, storico socio in affari del patron della Lazio. Due società, la Salernitana e la Lazio, dunque, riconducibili (indirettamente), allo stesso individuo: Claudio Lotito.

In ragione di questa grave incompatibilità, la proprietà dell’U.S. Salernitana è stata temporaneamente affidata a due trustee, ovvero a due società cui è stata conferita, dall’inizio del campionato di Serie A 2021/2022, la gestione provvisoria della squadra calcistica e che sono state incaricate, soprattutto, della ricerca di acquirenti validi e idonei a rilevale la proprietà della Salernitana, sulla base di criteri stabiliti nell’accordo di Trust, denominato “Trust Salernitana 2021”. 

Sulla base delle condizioni di riservatezza previste da detto atto di trust, stipulato tra la vecchia proprietà della Salernitana (Enrico Lotito, Massimo Mezzaroma e anche Claudio Lotito, il quale era, come detto, indirettamente coinvolto nella gestione della società) e la Federazione italiana giuoco calcio, i trustee non hanno reso noto ad alcuno, oltre che alla Figc, i nomi dei possibili acquirenti della società:  fino al 31 dicembre, l’unico dato noto risultava essere che, tra tutte le offerte presentate per l’acquisto della U. S. Salernitana, alcuna si riteneva poter essere accettabile, in base a quanto stabilito nell’atto “Trust Salernitana 2021”, poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto stesso (es: forma dell’offerta; congruità del prezzo; documentazione idonea a verificare l’indipendenza dell’offerente; presenza delle garanzie di solvibilità dell’offerente etc.); ovvero perché il soggetto offerente non aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione.

Nonostante le numerose proroghe dei termini (puntualmente disattesi) concesse dalla Figc al fine di permettere ai trustee di individuare un acquirente valido, sembrava essere oramai arrivati alla deadline: sulla base dell’accordo, infatti, è bene ripeterlo, il 31 dicembre, in assenza di acquirenti, sarebbe stata sancita l’esclusione dell’U. S. Salernitana 1919, che sarebbe ripartita, nella prossima stagione sportiva, dal calcio dilettantistico. “Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente […] altrimenti c’è l’atto notarile che parla chiaro”: queste le parole (“dure”) di Gabriele Gravina, presidente della Figc, che di “augurio” avevano, purtroppo, solo il dato letterale.

Ci saremmo trovati di fronte a un vero e proprio incubo sportivo, che avrebbe coinvolto una società con più di cento anni di tradizione, e che, molto probabilmente, sarebbe stato evitato in modo più agevole, se i soggetti direttamente coinvolti si fossero adoperati tempestivamente: la cessione di una società calcistica, si sa, non è un’operazione che può essere conclusa nel giro di qualche settimana.

Tuttavia, nonostante la situazione fosse disperata e nonostante il “pugno duro” che la Figc stava mostrando sembrasse condurre inesorabilmente l’U.S. Salernitana verso il capolinea, il “miracolo di Natale” è avvenuto.

Ma quali sarebbero state le conseguenze in caso contrario? Quali soggetti avrebbero tratto il danno maggiore e quali, invece, avrebbero conseguito un vantaggio? E ancora ci si chiede: anche se entro il termine fissato alcun acquirente fosse stato ritenuto idoneo, sarebbe stato “giusto” escludere il club campano dal campionato di Serie A? 

Se è pur vero, infatti, che le norme organizzative interne sono state totalmente disattese da chi avrebbe dovuto farsi carico della situazione in modo puntuale, una nuova (e a questo punto ipotetica) sopravvenienza di deroghe, che avrebbe permesso alla Salernitana di portare a termine il campionato, sarebbe stata idonea a tutelare un interesse (forse, chi può stabilirlo in modo assoluto) predominante: il regolare svolgimento del campionato, il quale sarebbe risultato in parte falsato, specie per quelle squadre che si trovano a “lottare” per non retrocedere in serie B.

Solo quattro squadre (in particolare, Cagliari, Venezia, Genoa e Verona),  infatti, avrebbero beneficiato dell’esclusione della Salernitana dal campionato di Serie A, non avendo vinto contro quest’ultima: il riferimento normativo che chiarisce quali sarebbero state le conseguenze, è individuabile nell’art. 53 delle Noif, il quale prevede, nel caso in cui una squadra decada dalla affiliazione al campionato (rischio che, nella circostanza in parola, pareva oramai certezza), che, a prescindere dalla data della radiazione, ogni risultato sarebbe annullato e, dunque, non avrebbe “valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciata o esclusa”.

Dunque, la Figc si sarebbe trovata innanzi a un bivio: quale strada avrebbe deciso di imboccare? Quella del rispetto del dato normativo (scelta assolutamente condivisibile, ma con conseguenze gravi ed evidenti), oppure quella che, disattendendo quest’ultimo, avrebbe favorito la tutela del regolare svolgimento del massimo campionato di calcio nazionale? Fortunatamente, non sapremo mai la risposta a questa domanda: il miracolo è avvenuto.  

(sotto nella foto l'autore dell'intervento)