martedì 15 febbraio 2022

ASD E NUOVI OBBLIGHI CONTRITRIBUTIVI - Intervento dell’Avv. Giovanni Di Corrado

Nell’ambito della sua funzione di nomofilachia, la Corte di Cassazione ha pubblicato nel periodo natalizio una serie di sentenze che, con motivazioni sostanzialmente omologhe nell’impianto, affrontano la vexata quaestio della soggezione a contribuzione previdenziale dei rapporti tra istruttori e società o associazioni sportive dilettantistiche. Tali decisioni risultano univoche e conformi nel ritenere che, in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità e in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti. Si tratta, insomma, di una riflessione articolata, preceduta da ampio excursus in ordine all’evoluzione normativa in subiecta materia, circa i limiti di applicazione della predetta norma e dei suoi effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale.

Prima di questa monolitica giurisprudenza, infatti, l'orientamento maggioritario sembrava riconoscere una sostanziale “comfort zone” di favore al mondo dello sport dilettantistico basata sulla sua tipica funzione socio-educativa che il legislatore gli avrebbe riconosciuto, tanto da potere ritenere il lavoratore sportivo dilettantistico come figura speciale e terza rispetto agli ordinari criteri di lavoro subordinato o autonomo previsti dal c.c. o dalla vecchia l. n. 91/1981 sul professionismo.

In questo caso, invece, il Collegio, dopo aver ricordato la disciplina dello sport professionistico e la scelta verso la subordinazione per presunzione legislativa, punta a distinguere la prestazione sportiva dilettantistica inquadrata come attività a carattere ludico da quella svolta nell’ambito di una prestazione sinallagmatica a carattere lavorativo, smentendo definitivamente la tesi che inquadrava il lavoro sportivo dilettantistico come norma speciale e fattispecie dotata di terzietà rispetto ai criteri ermeneutici del lavoro autonomo o del lavoro subordinato. D’altra parte, lo stesso d. lgs. n. 36/2021, i cui effetti decorreranno dal 31 dicembre 2022, esclude la tipizzazione del rapporto ribadendo la tesi, condivisa dalla Cassazione, che la prestazione dello sportivo dilettante va verificata alla luce dei principi generali del diritto del lavoro (quindi non più come fattispecie autonoma o atipica).

 Quali, dunque, i requisiti che dovranno avere i sodalizi sportivi dilettantistici per ritenersi esenti dagli obblighi contributivi in favore dei propri collaboratori sportivi?

In prima battuta occorrerà dimostrare l'effettiva natura dilettantistica dell'ente che non potrà avvenire in via meramente formale e, cioè, in base alle clausole statutarie o all'effettiva affiliazione ad una Federazione sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, bensì in via sostanziale attraverso il concreto ed operativo svolgimento di attività sportiva senza fine di lucro.

In secondo luogo, sarà necessario provare - per il contribuente - che chi percepisce il compenso sportivo lo faccia in maniera non professionale. Chi fa sport per diletto o passione, perciò, potrà beneficiare del regime di favore dei redditi diversi e, quindi, non essere soggetto a contributi previdenziali a differenza di chi, invece, presta la propria prestazione sportiva in via abituale e stabile, indipendentemente dal settore di riferimento e dalla tipologia di contratto.

Da ultimo, i Giudici di Piazza Cavour introducono un ulteriore criterio ai fini della suddetta esenzione, ovvero che le prestazioni sportive debbano essere svolte dal collaboratore nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che, come tali, devono essere rese «in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale».

Se la prima parte del periodo risulta avere un connotato pressoché pacifico e condiviso poiché riferibile a tutte le quasi quattrocento discipline riconosciute nell'elenco stilato dal Coni nel 2016 che, ora, verrà ampliato in virtù delle definizioni introdotte dal testo di riforma, è il successivo inciso a destare qualche dubbio interpretativo. Non è chiaro, infatti, se la Suprema Corte abbia voluto intendere come “vincolo associativo” quello del tesseramento di atleti e tecnici, oppure addirittura anticipare la figura del c.d. “amatore” contenuta nella riforma dello sport (d.lgs. n. 36/2021), così da distinguerlo da quello del lavoratore sportivo a cui andranno, invece, ad applicarsi tutti gli ordinari adempimenti contributivi stante la natura obbligatoria e sinallagmatica della prestazione.

Appare evidente che la recente produzione giurisprudenziale analizzata impone ai sodalizi sportivi dilettantistici una attenta disamina della propria impostazione e gestione dei collaboratori che, specie in alcuni settori come ad esempio il fitness, rischiano di vedersi applicare i predetti principi in caso di contenzioso di natura previdenziale con l'Inps con evidenti conseguenze negative sul patrimonio già particolarmente gravato dai mancati ricavi derivanti dai due anni di pandemia. In aggiunta a ciò, non è da escludere anche la possibilità, nemmeno remota, che il medesimo istruttore possa attivare successiva causa per ottenere la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato, con contestuale richiesta di tutte le differenze retributive.

A complicare il tutto vi è anche l'assoluta mancanza di univocità sull'inquadramento delle collaborazioni lavorative del mondo dello sport. La parte sul lavoro sportivo inserito nella riforma dello sport che entrerà in vigore solo il prossimo 31 dicembre 2022, infatti, non chiarisce in maniera precisa quando una prestazione sportiva possa essere qualificata come lavorativa oppure amatoriale. Tale incertezza interpretativa, quindi, rischia di essere risolta in sede giudiziale lasciando così, ancora una volta, alla magistratura il compito di inquadrare la tipologia lavorativa da applicare al caso concreto.

La visione prospettata dal legislatore della riforma, peraltro aggravata da questi ultimi orientamenti di Cassazione, appare al momento non sostenibile in termini economici per la maggior parte dei sodalizi sportivi dilettantistici che, come noto, stanno ancora cercando di riprendersi dalle difficoltà sopraggiunte durante il periodo di emergenza sanitaria. Si auspica fiduciosamente che il lavoro di revisione del testo di riforma demandato ad un apposito tavolo tecnico voluto dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, pur nel rispetto delle tutele da garantire ai lavoratori dello sport, possa segnare in maniera chiara e definita il confine tra prestazione di lavoro sportivo ed amatoriale, mantenendo però invariati quanto più possibile benefici fiscali e previdenziali che possano rendere maggiormente sostenibili ed impattanti gli effetti della riforma per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.


 

lunedì 14 febbraio 2022

Il caso Valieva tra TAS e CIO: in attesa del “giusto processo” e nel rispetto del “rule of law”. Gareggiare senza premiazione è un compromesso accettabile? Intervento di Alberto Orlando*

Durante le Olimpiadi invernali in corso di svolgimento a Pechino tiene banco il caso della pattinatrice russa Valieva, risultata positiva ad un controllo antidoping svolto in data 25 dicembre 2021, ma comunque regolarmente in gara ai Giochi. È notizia recentissima la decisione del TAS che, di fatto, consente all’atleta di partecipare anche al concorso individuale della propria disciplina, programmato dal 15 al 17 febbraio, dopo che la stessa Valieva si è già aggiudicata l’oro, insieme ad altre connazionali, nel concorso a squadre.

Per spiegarsi – e cercare di commentare – la decisione del TAS, occorre ricostruire brevemente la vicenda. Come detto, il controllo antidoping cui l’atleta è risultata positiva è stato svolto ben prima dell’inizio dei Giochi olimpici e precisamente in occasione dei Campionati russi di pattinaggio svoltisi a dicembre scorso, peraltro vinti dalla stessa pattinatrice. Tuttavia, i risultati elaborati da un laboratorio accreditato avente sede a Stoccolma sono stati ricevuti dall’Agenzia Anti-doping russa (di seguito, RUSADA) soltanto in data 7 febbraio: il ritardo nella comunicazione – come chiarisce la stessa RUSADA in un comunicato ufficiale – sarebbe stata conseguenza della nuova ondata COVID-19. Di fatto, quindi, l’atleta è venuta a conoscenza della sua positività durante lo svolgimento dei Giochi: immediatamente è stata informata di una possibile violazione delle regole anti-doping e provvisoriamente sospesa dalla partecipazione a gare ed eventi, in attesa di un giudizio di merito definitivo sulla violazione. Appena due giorni dopo la Commissione Disciplinare Anti-doping della RUSADA ha, però, annullato la sospensione, garantendo alla Valieva la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi. Contro questa decisione il CIO, il WADA (Agenzia mondiale Anti-doping) e la Federazione internazionale pattinaggio (ISU) hanno presentato ricorso davanti alla Divisione ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) istituita appositamente per i Giochi olimpici di Pechino. Quest’ultima ha confermato, in data 14 febbraio, l’orientamento della Commissione disciplinare della RUSADA praticamente su tutta la linea

Le motivazioni sono presto dette. Innanzitutto, l’atleta in questione non ha ancora compiuto 16 anni. Ai sensi del Codice WADA (Codice Mondiale Anti-doping), l’atleta minore di 16 anni è da considerarsi “persona protetta”: per questa categoria le disposizioni del Codice prevedono standard di prova più elevati per il riscontro delle violazioni e, solitamente, sanzioni meno severe. Ma soprattutto, come rilevato dal TAS, il Codice WADA – e così anche il Codice Anti-doping russo –  nulla dispone in merito alla possibilità di sospendere in via cautelare (provisional suspension) le “persone protette” per il sospetto di una violazione ancora da accertare: al contrario, la sospensione cautelare è consentita e compiutamente disciplinata con riguardo agli atleti che non siano protected person. In virtù di questo silenzio normativo, per arrivare a decisione il TAS ha utilizzato come parametri “i fondamentali principi di equità e proporzionalità”, arrivando a stabilire che costituirebbe “danno irreparabile” per l’atleta in questione la non partecipazione ai Giochi di Pechino, considerato che la violazione deve ancora essere provata nel merito, che riguarda una precedente competizione sportiva e che la comunicazione della positività è intervenuta con netto ritardo rispetto allo svolgimento del test.

La decisione del TAS è in realtà assai concisa e non sviscera completamente il ragionamento attorno ai principi comunque richiamati. Si limita, infatti, a decidere sulla sola questione della sospensione in via cautelare della atleta, ma – come precisato nella stessa decisione – resta impregiudicato qualsiasi successivo giudizio sul merito della violazione e sulle conseguenze che un eventuale accertamento della violazione stessa potrebbe produrre sui risultati sportivi.

Nonostante questo, il CIO sembra giocare d’anticipo. Da una parte, infatti, comunica di accettare la decisione del TAS nel pieno rispetto – così si legge nel comunicato ufficiale – del “rule of law” e del principio del “giusto processo” che deve essere garantito agli atleti. Dall’altra, però, dopo aver consultato i Comitati olimpici nazionali coinvolti, decide di non procedere alla cerimonia di premiazione né con riguardo alla competizione già vinta dalla Valieva (insieme alle altre componenti della squadra russa), né con riguardo alla competizione ancora da svolgersi, almeno nel caso in cui la stessa Valieva dovesse piazzarsi in una delle prime tre posizioni. In questo modo, quindi, l’onore della premiazione olimpica sarà negato a tutte le atlete piazzatesi sul podio in queste competizioni. Sebbene il CIO nello stesso comunicato si impegni a organizzare cerimonie di premiazione “dignitose” dopo la conclusione definitiva del caso Valieva, la decisione appare comunque abbastanza singolare, considerato che una cerimonia di premiazione relativa ad un evento sportivo comunque svoltosi non escluderebbe ovviamente la possibilità di rivedere – come accaduto varie volte nella storia dei Giochi olimpici – i risultati sportivi alla luce di squalifiche intervenute successivamente.

*Alberto Orlando (nella foto sotto), nato a Casarano il 27.03.1993, è ricercatore (RTDa) di Diritto pubblico comparato presso l’Università del Salento. Si occupa di diritto comparato dello sport, intelligenza artificiale e sostenibilità delle società sportive. Ha conseguito presso la stessa Università la Laurea con lode in Giurisprudenza e il Dottorato di ricerca.

 


 

lunedì 31 gennaio 2022

Istruttori dilettanti ed obblighi previdenziali. Non sempre .... Intervento di Domenico Zinnari *

Sono state pubblicate nell’arco  di poco più di trenta giorni una serie di Sentenze della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione  (Sentenze n. 41397/2021; 41467/2021; 41418/2021; 41419/2021; 41420/2021; 41468/2021; 41570/2021; 41729/2021; 175/2022; 177/2022; 952/2022; 953/2022; 954/2022). che, con motivazioni sostanzialmente omologhe nell’impianto,  affrontano la vexata quaestio della soggezione a contribuzione previdenziale dei rapporti tra istruttori e società o associazioni  sportive dilettantistiche.

In particolare le su menzionate pronunce  offrono una articolata riflessione, preceduta da ampio excursus  in ordine all’evoluzione normativa in subiecta materia, circa i limiti di applicazione della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m) e dei suoi effetti eccettuativi anche rispetto all’ obbligo contributivo previdenziale.

Secondo la Suprema Corte difatti:” non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:

  • le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
  • tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; 
  • le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale; 
  • il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all' arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR). Le pronunce, che pure paiono superare talune posizioni.”

Ai link di seguito indicati tre  delle tredici sentenze.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211223/snciv@sL0@a2021@n41397@tS.clean.pdf

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211224/snciv@sL0@a2021@n41467@tS.clean.pdf

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20211227/snciv@sL0@a2021@n41570@tS.clean.pdf

 

*Avvocato Domenico Zinnari (nella foto sotto) del Foro di Lecce esperto di Diritto Sportivo

 


domenica 23 gennaio 2022

Un interessante raffronto tra le forme di sostegno alle società sportive da parte degli Stati europei. Gli aiuti possono incidere sulla competitività tra le società professionistiche più blasonate? Introduzione a cura di Luigi Melica e intervento di Ubaldo Villani-Lubelli* dal titolo Gli aiuti (generosi) allo sport in Germania

Introduzione di Luigi Melica

La pandemia ha certamente afflitto l’industria europea. In alcuni comparti i danni subìti non solo sono evidenti, ma sono anche facilmente calcolabili: è sufficiente, infatti, parametrare i mancati ricavi a quelli ottenuti negli anni antecedenti e verificare se e quanto siano diminuite le spese “vive” sostenute annualmente.   Dal dato finale, si ricava l’ammontare che permetterebbe ad un’azienda di evitare il fallimento, o comunque per avere una ripresa senza affanni. Un’operazione molto simile può essere effettuata nello sport agonistico, dilettantistico e soprattutto professionistico. Nelle schede che seguono si analizzeranno gli aiuti erogati dai rispettivi Governi a favore delle società sportive professionistiche avuta contezza delle mancate entrate derivanti dalle restrizioni agli ingressi negli stadi o nei palazzetti dello sport, ovunque applicate a causa della pandemia. Da questo raffronto si può quindi evincere il grado di interesse ed importanza dato allo sport in un dato Paese nel presente momento storico. Non solo, ma sul fronte dello sport professionistico, emerge un altro dato, ossia che gli aiuti statali incidono anche sulla concorrenza tra le squadre europee che competono nei diversi tornei internazionali. Non è infatti azzardato affermare che quanto più un Governo sostiene una società sportiva professionistica a recuperare i mancati ricavi causati dalla pandemia, tanto più esso incide anche sulla loro competitività nei tornei europei.

Fatta questa premessa, colpiscono gli 8 miliardi di euro messi a disposizione dal Governo francese, di cui addirittura 1 miliardo stanziati per il calcio professionistico, somme a loro volta ripartite tra prestiti, tasse cancellate e somme erogate a fondo perduto. Complessivamente, il Governo francese ha compensato i mancati introiti dovuti alla limitazione degli ingressi del pubblico, addirittura sino al 70%.  Non molto inferiore è l’aiuto dato dal Governo della Confederazione svizzera nella quale, per compensare le perdite derivanti dalle restrizioni agli ingressi per gli sport di squadra a livello professionistico e semiprofessionistico, nel 2022, si sono stanziati 235 milioni di euro da erogare come prestiti e 115 milioni a fondo perduto, mentre nel 2021 erano stati stanziati 100 milioni in prestiti e 75 a fondo perduto.

Nelle pagine che seguono, Alessandra Dell’Aquila ed Ubaldo Villani offriranno un quadro esauriente sugli aiuti stanziati rispettivamente dai Governi inglese e tedesco. I dati che emergono sono davvero eloquenti e contribuiscono a chiarire al lettore l’attenzione data allo sport dai diversi Governi europei. 


Intervento di Ubaldo Villani-Lubelli* (nella foto sotto) - Gli aiuti (generosi) allo sport in Germania

Come in altri Paesi europei, anche in Germania la pandemia da Covid-19 ha posto il problema dei mancati introiti dovuti alla sospensione delle attività sportive o allo svolgimento degli eventi senza spettatori o a capienza ridotta. I governi nazionali dei singoli Stati europei hanno sostenuto lo sport professionistico con misure di sostegno spesso molto rilevanti. È questo il caso della Germania dove il governo federale ha istituito numerosi programmi di aiuto economico durante la pandemia.

I club e le imprese sportive che hanno dimostrato perdite finanziarie dovute alla crisi economica causata dalla pandemia hanno ricevuto (e sarà così probabilmente anche nel 2022) aiuti dallo stato sia nel 2020 sia nel 2021 per una somma complessiva di circa 150 milioni di euro.

Non è stato solo il calcio a beneficiare di questi ristori e non è stato neanche il settore che ha ricevuto i maggiori sostegni economici in quanto da questi programmi erano escluse le squadra della prima e seconda Bundesliga maschile (corrispondenti alla Serie A e B italiane).

Nel 2020, il governo federale ha distribuito oltre 64 milioni di euro a 17 diversi settori sportivi professionistici e semi-professionistici. Nello specifico i maggiori beneficiari sono stati i club di hockey su ghiaccio con oltre 23 milioni di euro, seguiti dai club di pallamano con 16 milioni di euro e dal basket con quasi 14 milioni di euro. I club di calcio sono al quarto posto con sovvenzioni di 13 milioni di euro dalle casse dello Stato. Ma la lista del ministero include anche sport minori come il football americano con circa 1,8 milioni di euro, la pallavolo con 1.2 milioni di euro, lo sci (250.000 euro), il tennis tavolo (sport molto amato e seguito in Germania) con 148.000 euro fino ad arrivare al wrestling con 109.458 euro o, infine, il baseball con 26.572 euro.

Lo sport è stato sovvenzionato e sostenuto anche 2021 con un cifra di circa 80 milioni di euro per 14 sport differenti. Rispetto al 2020 alcune federazioni sportive non hanno fatto richiesta di sostegni come ad esempio il badminton, il tennis o l’hockey su pista. Anche nel 2021 il maggiore beneficiario è stato l’hockey su ghiaccio con quasi 25 milioni di euro, seguito, come nel 2020, dalla pallamano (oltre 20 milioni di euro) e dal Basket (quasi 16 milioni di euro). Anche in questo caso il calcio è al quarto posto con oltre 12 milioni di euro.

Come si evince chiaramente dalla tabella ministeriale lo sport, nel suo complesso, è stato sostenuto adeguatamente dal governo tedesco in tutte le sue componenti e che denota un’autentica cultura sportiva non settoriale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubaldo Villani-Lubelli